(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 55
                        del 19 dicembre 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                      Sostituzione dell'art. 26

  1.   L'art.   26  della  legge  regionale  3  agosto  1999,  n.  24
(Disposizioni  in  materia  di  commercio  in  attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114) come modificata ed integrata dalla
legge  regionale  7  dicembre 2005, n. 26 e' sostituito dal seguente:
«Art.  26  (Procedure  concertative  per  l'individuazione di aree di
particolare  rilevanza e disciplina delle aperture). - 1. La liberta'
di  determinazione  senza  vincoli  delle  aperture  da  parte  degli
operatori, prevista dall'art. 12 del decreto, si applica:
   a) ai centri storici come individuati negli strumenti urbanistici,
alle  aree  di  elevato  valore  storico artistico e culturale di cui
all'art.  29  della  legge  regionale  24  marzo  2000,  n. 27 (Piano
urbanistico   territoriale),   nonche'  a  quelle  individuate  negli
specifici atti di promozione e valorizzazione di cui all'art. 21;
   b)  alle  aree  del  territorio  comunale  a  vocazione turistica,
relativamente  a  periodi  di  effettivo  afflusso turistico, ed alle
attivita'   commerciali   collocate   all'interno   di  strutture  di
intrattenimento  e svago, in cui la superficie destinata a servizi ed
intrattenimento  sia  pari  o  superiore  al settanta per cento della
superficie aperta al pubblico dell'intero complesso;
   c)  agli  esercizi  commerciali ubicati in piccoli borghi rurali e
nuclei parimenti rurali.
  2. Le aree di cui al comma 1, lettere b) e c), sono individuate dal
comune, in accordo con le associazioni di categoria delle imprese del
commercio   e   del   turismo,  delle  organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori dipendenti, delle associazioni dei consumatori e l'azienda
di  promozione  turtstica.  L'accordo  di cui al presente comma viene
formalizzato in uno specifico incontro di concertazione, ha validita'
triennale ed e' inviato dal comune, per conoscenza, alla Regione.
  3.   La  convocazione  dell'incontro  al  fine  del  raggiungimento
dell'accordo  previsto  al comma 2 puo' essere richiesta al comune da
qualsiasi  soggetto  titolato  a  parteciparvi. In tal caso il comune
provvede entro trenta giorni alla convocazione dell'incontro.
  4. Qualora non si perfezioni l'accordo di cui al comma 2 o nel caso
in  cui  il  comune  non  provveda  alla convocazione, la Regione, su
richiesta  di una delle parti indice apposita conferenza dei servizi,
ai  sensi  del capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in  materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti  amministrativi) e successive modifiche e integrazioni, cui
partecipano i soggetti indicati al comma 2.».